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ISTITUTO DEL MARCHIO DI QUALITA' ZEROBARRIERE (IMZ) 

CHI SIAMO

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LO STATUTO

COMPAGINE SOCIALE

Articolo 6 – SOCI ORDINARI

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  • condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione 
  • accettare lo Statuto e il Regolamento interno
  • prestare la propria opera gratuita per sostenere l’attività. 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Ammissione

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al C.D. domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  • dichiarare di aver preso visione e di  attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del C.D. dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

 I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. 

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti nel seguito, ai punti 16, 17, 18 del presente articolo dello Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

I nominativi dei Soci  sono annotati nel libro Soci dell’Associazione. 

Quote associative

Il C.D. stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire. La quota associativa non è rimborsabile; è intrasmissibile e non è rivalutabile.

  • L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
  • Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Diritti 

  • L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione dello statuto e dei regolamenti, nelle formulazioni originarie e nelle successive modifiche, per la nomina degli organi direttivi e per tutte le questioni poste all’ordine del giorno dell’Assemblea.
  • Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa. 
  • I Soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell’Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Doveri 

L’attività del Socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di Socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Il Socio è tenuto alla:

  • corresponsione della quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal C.D.;
  • osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del C.D. .

Perdita dello status

  1. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità e per espulsione nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal C.D. per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
  2. I Soci sono espulsi in particolare quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal C.D. nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota sociale per almeno due anni;
  3. La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione decretata dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 – SOCI COLLABORATORI

  1. Oltre ai Soci ordinari possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che, in alternativa al versamento della quota di iscrizione annuale, esplicano con continuità  funzioni non retribuite di riconosciuta validità per l’IMZ. 
  2. Ad esclusione del versamento della quota di iscrizione, ai Soci sostenitori si applicano tutti i diritti, doveri e procedure contenute nell’articolo precedente.
  3. Gli aderenti dell’IMZ come Soci Collaboratori prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare alcun tipo di rapporto di lavoro con la stessa, dipendente o autonomo.
  4. I Soci che prestano la loro opera volontaria e gratuita debbono essere coperti da polizza assicurativa, secondo quanto previsto dalla legge 266 / 91 – DM 14 febbraio 1992, G.U. 22.2 n. 44, a cura e spese dell’IMZ. 
  5. L’IMZ può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti indispensabili al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività svolta. I rapporti di collaborazione remunerati devono essere attivati con persone con disabilità, salvo il caso in cui si documenti l’esito negativo di ricerche di evidenza pubblica di eventuali candidati disabili e/o di tentativi di inserimento nella funzione richiesta.
  6. In ogni caso possono essere riconosciuti compensi solo a favore di soggetti esterni all’IMZ, escludendo in ogni caso quanti ricoprono cariche negli organi sociali.

Articolo 8 – PATROCINATORI SOSTENITORI

L’Istituto è supportato moralmente e finanziariamente da soggetti patrocinatori sostenitori che, pur non facendo parte della compagine sociale, si riconoscono nello Statuto e concorrono a finanziare l’attività dell’Associazione. Il registro dei patrocinatori sostenitori è aggiornato dal C.D. prima dell’assemblea ordinaria, in base all’effettivo sostegno fornito da ciascuno nell’esercizio precedente.

Articolo 9 –RETE  TERRITORIALE

L’IMZ opera avvalendosi di un sistema organizzativo articolato in una rete, i cui nodi insistono in specifici ambiti territoriali.

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