D.M. 236/89 - Art. 821 | |
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Il D.M. 236/89 si sviluppa intorno a due concetti:
Appare evidente come la rampa sia intesa dal legislatore come struttura asservita ad un edificio, considerando che è stato fissato un dislivello massimo superabile di 3,2 m, assimilabile all’altezza interpiano. Di conseguenza, la ristrettezza degli spazi disponibili in un edificio limita il numero ragionevole di rampe in successione e il dislivello superabile. |