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D.M. 236/89 - Art. 821

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

   Il D.M. 236/89 si sviluppa intorno a due concetti:

  • La Rampa, per la quale è indicata una pendenza massima dell’8%, ma consentendo di fatto pendenze superiori, fino al 12% per una lunghezza massima di 3 m.

  • Il Percorso, per il quale è indicata una pendenza massima del 5%, ma consentendo di fatto pendenze superiori, con gli stessi limiti della rampa.

   Appare evidente come la rampa sia intesa dal legislatore come struttura asservita ad un edificio, considerando che è     stato fissato un dislivello massimo superabile di 3,2 m, assimilabile all’altezza interpiano. Di conseguenza, la ristrettezza   degli spazi disponibili in un edificio limita il numero ragionevole di rampe in successione e il dislivello superabile.