D.M. 236/89 - Art. 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPRETAZIONE Può essere utile un’interpretazione integrata ed estensiva delle regole per “Percorsi” e “Rampe”, in costanza dei limiti stabiliti dalla legge, in una formulazione del seguente tenore: «Un percorso può essere concettualmente schematizzato in una successione continua di rampe di pendenze varie, intervallate da ripiani di sosta distanziati l’uno dall’altro da lunghezze inversamente proporzionali alle pendenze delle rampe interposte.»
Si deduce che percorsi con pendenze superiori alle corrispondenti lunghezze riportate nella tabella sono considerati non accessibili. |