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ESIGENZE
Le persone con disabilità vogliono, avendone il diritto, vivere la città in modo sicuro e confortevole, senza le limitazioni di barriere artificiali.
Per le persone su sedia a ruote sono preferibili percorsi piani, senza dislivelli da superare.
Pertanto, almeno nei casi in cui il Codice della strada lo consenta, è auspicabile la realizzazione degli attraversamenti pedonali al livello dei marciapiedi e rialzati rispetto alla carreggiata, anche perché il conseguente dislivello a carico della carreggiata comporta un rallentamento dei veicoli.
SOLUZIONI
Prescrizioni L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata, con rampe di raccordo nel senso longitudinale alla marcia dei veicoli, realizzata per dare continuità (di quota) al marciapiede ed al percorso pedonale in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Il rialzamento degli attraversamenti pedonali può essere effettuato soltanto per strade dove la velocità non è superiore ai 50 km/h, ad esempio ambito urbano e strade di quartiere e locali. La pendenza delle rampe di raccordo non deve superare:
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ACI, |
L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata, con rampe di raccordo nel senso longitudinale alla marcia dei veicoli, realizzata per dare continuità (di quota) al marciapiede ed al percorso pedonale in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Nell’attraversamento pedonale rialzato la precedenza del pedone sui veicoli in transito viene sancita anche fisicamente; non è il pedone che scende dal marciapiede per “invadere” la carreggiata utilizzata dai veicoli in transito, ma è il veicolo in transito che sale al livello del marciapiede dove sono in transito i pedoni che hanno la precedenza: nell’attraversamento pedonale rialzato l’intruso è il veicolo. Il rialzamento della carreggiata al livello del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, consente ulteriori benefici in termini di sicurezza ed accessibilità:
Il rialzamento degli attraversamenti pedonali può essere effettuato soltanto per strade dove la velocità non è superiore ai 50 km/h, ad esempio ambito urbano e strade di quartiere e locali (cfr. Tabella 4-7 e Figura 4-14). La pendenza delle rampe di raccordo non deve superare il 15% nel caso di velocità minori o uguali a 50 km/h. Nelle “zone 30”, dove la velocità massima dei veicoli in transito è appunto di 30 km/h, la pendenza della rampa di raccordo può essere elevata al 17,5%. Per rendere maggiormente visibile la rampa di raccordo, tra il livello della carreggiata ed il livello del marciapiede, è opportuno prevedere strisce di colore alternato, Bianco/Nero o Giallo/Nero. Occorre prevedere idonea segnaletica verticale di preavviso di rialzamento. L’ampiezza della zona rialzata deve essere proporzionale all’entità dei flussi pedonali e, comunque, non deve essere inferiore ai 3,50 m, ossia l’ampiezza minima dell’attraversamento più due franchi laterali di almeno 0,50 m ciascuno. |
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