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ANTOLOGIA APERTA DELL'ACCESSIBILITA' 

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Pagina di dettaglio tecnico

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SCIVOLI: LARGHEZZE

 

ESIGENZE

Le persone con disabilità vogliono, avendone il diritto, vivere la città in modo sicuro e confortevole, senza le limitazioni di barriere artificiali.

Per le persone su sedia a ruote, in particolare se debilitate o grevi, possono risultare complesse le manovre per cambiare direzione lungo il percorso.

Pertanto, gli spazi degli scivoli devono essere tali da semplificare le manovre, soprattutto per effettuare svolte ortogonali o di angolazione maggiore.

SOLUZIONI

 

CRITERI ESSENZIALI

Prescrizioni

  • Nella legge italiana è definita la pendenza massima dei raccordi fra i marciapiedi e la carreggiata, ma non è chiaramente definita la larghezza minima.
  • Per di più, la larghezza dipende dalle diverse configurazioni assunte dagli scivoli in funzione delle varie situazioni.
  • In queste condizioni,  per la larghezza dello scivolo sono da assumere le indicazioni fornite dalla Linea Guida ACI, Punto 4.3, Rampe, p. 65 (riportate in dettaglio in Norme italiane e Finestra sul mondo):
  • 1,20 m ( 0,90 in presenza particolari vincoli realizzativi ), nel caso di rampa parallela al senso di marcia dei veicoli;
  • coincidente con quella dell’attraversamento, nel caso di rampa ortogonale al senso di marcia dei veicoli.
 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME ITALIANE

D.M. 236/89

Art. 8.1.11 Rampe

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone 

 

Art. 8.1.13 Servoscale

… Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.
Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%. …

Art. 8.2.1 Percorsi

… Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm…

D.P.R 495/92

Codice della strada

Art. 40

Regolamento

Art. 145 

  1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza [la lunghezza delle strisce corrisponde alla larghezza dell’attraversamento ]non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm.

La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale

Linea Guida ACI agli attraversamenti pedonali

Paragrafo  4.3 Rampa

La rampa costituisce il raccordo tra la quota del marciapiede e quella della carreggiata dove è posto l’attraversamento pedonale, di solito ribassata rispetto al primo.

La sua larghezza non deve risultare inferiore a 1,20 m, in modo da consentire il passaggio di sedia a ruote o l’incrocio di due persone. Qualora fossero presenti particolari vincoli realizzativi il limite minimo da considerare è di 0,90 m.

Relativamente alla pendenza della rampa si consiglia di adottare pendenze non superiori all’8%. In casi in cui esistano particolari vincoli geometrici, possono essere adottati valori di pendenza più alti e, comunque, con un limite massimo del 15%.

La rampa può essere di due tipologie:

  • Rampa parallela al senso di marcia dei veicoli.

A seconda della dimensione del marciapiede sono possibili … differenti soluzioni: … un’altra in cui viene ribassata solo la parte del marciapiede adiacente all’attraversamento pedonale, larga almeno 1,20 m.

  • Rampa ortogonale al senso di marcia dei veicoli.

In questo caso sono possibili due soluzioni: una in cui la rampa è posta su un lato della sezione di attraversamento (ad es. metà ampiezza dell’attraversamento), lasciando la restante zona con gradino, una seconda in cui la rampa è posta centralmente alla sezione da attraversare; in quest’ultimo caso l’ampiezza della rampa è bene che coincida con quella dell’attraversamento.

DEDUZIONI

La determinazione della larghezza degli scivoli, che dipende dalle differenti Configurazioni, discende da deduzioni logiche delle varie norme sopra riportate.

Il D.M. 236/89 stabilisce che:

  • le rampe (Art. 8.1.11 ) abbiano una pendenza massima dell’8% e una larghezza minima di 0,90 m - 1,50 m.
  • le brevi rampe (Art. 8.2.1 ) abbiano una pendenza massima del 15% … ma non ne è indicata la larghezza.
  • lo scivolo (Art. 8.1.13) … raccordi l'accesso o l'uscita dalla piattaforma al calpestio, mediante una pendenza non superiore al 15%.

Si deduce che il legislatore considera la rampa una struttura diversa dalla breve rampa, perché ne definisce diversi limiti per la pendenza massima, mentre sembra intendere la breve rampa coincidente con lo scivolo, peraltro come nell’uso comune.

Di conseguenza, non è deducibile che la larghezza minima dello scivolo coincida con quella della rampa, essendo illogica una larghezza di 90 cm inferiore a quella (150 cm) prevista per i marciapiedi, dove l’incrocio di due sedie a ruote è meno importante rispetto agli attraversamenti pedonali: infatti, l’impedimento all’incrocio fra due sedie a ruote costringerebbe una delle due ad un’attesa in sede di carreggiata.

Nella Linea Guida ACI la larghezza dello scivolo , indicato con l’espressione rampa, è stabilita come segue:

  • 1,20 m, nel caso di Rampa parallela al senso di marcia dei veicoli;
  • coincidente con quella dell’attraversamento, nel caso di Rampa ortogonale al senso di marcia dei veicoli

Appare ragionevole assumere per le larghezze degli scivoli questi valori, come indicato dalla linea guida ACI.

 

 

FINESTRA SUL MONDO

FONTE CONTENUTO
Linea Guida ACI agli attraversamenti pedonali,  p. 65 4.3 Rampa [o scivolo]

La rampa costituisce il raccordo tra la quota del marciapiede e quella della carreggiata dove è posto l’attraversamento pedonale, di solito ribassata rispetto al primo.

La sua larghezza non deve risultare inferiore a 1,20 m, in modo da consentire il passaggio di sedia a ruote o l’incrocio di due persone. Qualora fossero presenti particolari vincoli realizzativi il limite minimo da considerare è di 0,90 m.

Vedi anche Configurazioni.

 

 

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