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ANTOLOGIA APERTA DELL'ACCESSIBILITA' 

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Pagina di dettaglio tecnico

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SCIVOLI:TIPOLOGIE DI LAYOUT

 

ESIGENZE

Le persone con disabilità vogliono, avendone il diritto, vivere la città in modo sicuro e confortevole, senza le limitazioni di barriere artificiali.

Per le persone su sedia ruote, in particolare se debilitate o grevi, possono risultare complesse le manovre per cambiare direzione lungo il percorso.

Pertanto, per facilitare le scelte, è utile esaminare le possibili configurazioni degli scivoli :

  • scivoli paralleli all’attraversamento pedonale
  • scivoli ortogonali all’attraversamento pedonale

Vedi 'Tipologia di scivoli' in Finestra sul mondo

SOLUZIONI

 

CRITERI ESSENZIALI

 

Prescrizioni

Nella configurazione degli scivoli devono essere previsti spazi, in piano privi di interruzioni, di dimensioni tali da consentire ogni manovra per l’accesso allo scivolo con la sedia a ruote.  

In mancanza di norme specifiche riferite al lay-out degli scivoli su marciapiedi di larghezza superiore a 90 cm, per configurare gli spazi di manovra negli scivoli  appare ragionevole riferirsi alle indicazioni della Linea Guida ACI  per la progettazione degli attraversamenti pedonali (vedi 'finestra sul mondo').

  • Per scivoli ortogonali all’attraversamento pedonale può essere realizzato uno spazio di manovra di almeno (1,2 x 1,5) m a valle dei due scivoli di raccordo, in corrispondenza del pianerottolo di accesso all’attraversamento stesso.
  • Per scivoli paralleli all’attraversamento pedonale, deve essere previsto uno spazio di manovra di almeno (1,2 x 1,5) m a monte dello scivolo.

Per marciapiedi di larghezza non superiore a 90 cm (in deroga rispetto alla normativa corrente), l’unica soluzione consiste in due scivoli ortogonali all’attraversamento pedonale che convergono sul pianerottolo di accesso all’attraversamento stesso. In questo caso, il pianerottolo deve avere una larghezza di 90 cm (come il marciapiede) e una lunghezza di 170 cm . 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME ITALIANE

D.M. 236/89
Art. 8.2.1 Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano.

Ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso della marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. 

 

OSSERVAZIONI

Questa norma consente di definire la configurazione degli scivoli nel caso di marciapiedi di larghezza minima 90 cm (in deroga rispetto alla normativa corrente) stabilita nello stesso articolo. A questo riguardo, l’espressione “la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno” può essere interpretata con riferimento alla schema D  (svolta di 90°) della figura sottostante (Art. 8.0.2), che prevede le dimensioni 1,70 m x 1,40 m. Di conseguenza le dimensioni deducibili del pianerottolo dello scivolo sono 1,70 m x 1, 70 m, se si considera la possibilità di avanzamento della sedia a ruote in entrambe le direzioni.

Tratta dal Comune di Bologna. Manuale interpretativo della legge 13/89

 

FINESTRA SUL MONDO

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Tipologie di scivoli

 

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ERRORI DA EVITARE

Conformazione dello scivolo non ottimale

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