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ANTOLOGIA APERTA DELL'ACCESSIBILITA' 

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Pagina di dettaglio tecnico

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SICUREZZA:   PARAPETTI E CORDOLI

ESIGENZE

Per prevenire cadute verso il vuoto, è necessario che i tratti di percorso con dislivelli rispetto all’area adiacente siano protetti da parapetti e/o cordoli.

SOLUZIONI

 

CRITERI ESSENZIALI

Prescrizioni

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto

Al fine di prevenire cadute nel vuoto, è necessario dotare di un parapetto di al­tezza minima di 1,00 m, il bordo di ogni superfice che presenti un dislivello maggiore di 15 cm rispetto a quelle circostanti.

Il parapetto non deve essere attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm.

Il parapetto di percorsi in pendenza deve essere munito di un corrimano superiore e (in caso di utilizzo prevalente di bambini) uno inferiore ad un'altezza compresa tra i 60 e i 75 cm

 

Raccomandazioni

È opportuno evitare parapetti con elementi orizzontali paralleli o che possano, comunque,  renderli scalabili, con rischio di scavalcamento da parte dei bambini

 

Osservazione

Per analogia alle norme relative alle rampe (DM 236/1989, Art.8.1.11), l’obbligo della protezione con cordoli sembrerebbe estendibile anche alle parti delle scale e marciapiedi esposte verso il vuoto per un dislivello superiore ai 15 cm rispetto alle superfici adiacenti, a meno che non siano dotate di parapetti pieni.​

 

 

 

NORME ITALIANE

D.M. 236/89
Art. 4.1.3 Infissi esterni

… Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l''esterno…

(Per le specifiche vedi 8.1.3).

Art. 4.1.8 Balconi e Terrazze

… Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

Art. 4.1.10 Scale

... Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano... .

Art. 8.0.1 Modalità di misura

Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Art. 8.1.3 Infissi esterni

… Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 10 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro…

Art. 8.1.8 Balconi e terrazze

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Art. 8.1.10 Scale

Il parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto, deve avere un’al­tezza minima di 1,00 m e non essere attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm​

Art. 8.1.11 Rampe

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza [vedi figura seguente]. Il cordolo deve essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e non avere spigoli vivi.

 

Esempio di rampa con parapetto non pieno e cordolo.​

 

 

FINESTRA SUL MONDO  
IMZ

 

APPLICAZIONE ESTENSIVA DEI CORDOLI

La norma italiana prescrive un cordolo per le rampe in cui sia presente un parapetto non pieno (vedi figura a lato).

Sembra doversi dedurre che la protezione con un cordolo è necessaria  in tutti i casi (scale, marciapiedi, corridoi, terrazze …) in cui un dislivello superiore ai 15 cm rispetto all’area circostante comporta la presenza di un parapetto, a meno che il parapetto non sia pieno.

L’accezione “parapetto pieno” sembra da interpretare come inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

APPLICAZIONE ESTENSIVA DEI PARAPETTI

  • Qualsiasi percorso pedonale (parcheggi, marciapiedi, rampe e scale) che si affacci sul vuoto per un dislivello superiore ai 15 cm, deve essere dotato di un parapetto, su uno o su entrambi i lati, che prevenga rischi di cadute.
  • Il parapetto di percorsi in notevole pendenza deve essere munito di un corrimano superiore e, in caso di prevalente frequenza di bambini, uno inferiore ad un'altezza compresa tra i 60 e i 75 cm.
  • Nei casi di dislivelli o di fonti di pericolo particolarmente rilevanti, per le quali l'altezza di un parapetto non fornisca accettabili livelli di sicurezza, sia per gli utenti e sia per l’area sottostante, è opportuno delimitare i percorsi con reti di protezione,  più elevate in altezza.
 
 

ELEMENTI ORIZZONTALI NEI PARAPETTI

Si raccomanda di evitare parapetti con elementi orizzontali paralleli o che possano, comunque,  renderli scalabili, con rischio di scavalcamento da parte dei bambini.

 
UPI – Ufficio prevenzione infortuni

Per approfondimenti, si consulti il documento “upi ringhiere e parapetti”, edito da “upi – Ufficio prevenzione infortuni, casella postale, CH­3001 Berna”

 

 

Esempio di rampa con parapetto non pieno e cordolo.​

 

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