* si consiglia di chiudere la pagina dopo la consultazione, per evitare un eccesso di pagine aperte.
ESIGENZE
Le persone con disabilità vogliono, avendone il diritto, vivere la città in modo sicuro e confortevole, senza le limitazioni di barriere artificiali.
Le persone su sedia a ruote debbono poter avanzare in modo scorrevole lungo il percorso, anche se affiancate da un accompagnatore, e incrociare un’altra persona su sedia a ruote.
Pertanto, nel caso in cui la larghezza del marciapiede sia inadeguata, per vari motivi (perché preesistente rispetto alle normative correnti oppure per infattibilità tecnica) è necessario ricavare allargamenti a distanze ragionevoli che consentano l’incrocio con altra persona su sedia a ruote.
SOLUZIONI
Prescrizioni
In questi casi, quando è possibile, sono necessari allargamenti di percorso, da realizzare in piano a distanze ragionevoli, in modo da permettere le inversioni di marcia e gli incroci di due persone su sedia a ruote. Allargamenti in un marciapiede di larghezza di 90 cm.
Allargamento limitato al segmento di marciapiede di larghezza 90 cm. |
|
Raccomandazioni
|
D.M. 236/89 | |
Art. 4.2.1 Percorsi |
[La larghezza del percorso pedonale] deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote |
Art. 8.2.1 Percorsi ​ |
[Applicabile qualora non sia possibile attuare la norma D.M. 6792/2001, Art. 3.4.6, che stabilisce in 1,50 m la larghezza minima] Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm e avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso da realizzare in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni, vedi l’art. 8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile compiere svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. |
OSSERVAZIONE L’espressione “la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno” può essere interpretata come estrapolazione della figura D dell’Art. 8.0.2 (sotto riportata), che prevede le dimensioni 1,70 m x 1,40 m per la svolta monodirezionale di 90°. Queste dimensioni diventano 1,70 m x 1,70 m, per l’avanzamento bidirezionale. |
|
Art. 8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote |
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti: Tratto da: Comune di Bologna Manuale interpretativo Legge 13/89 |
Spazio a tua disposizione per gradite segnalazioni e suggerimenti
Istituto del Marchio di qualità Zerobarriere (IMZ) - P.za Carlo Marx, 5 - 06019 Umbertide (PG)