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ANTOLOGIA APERTA DELL'ACCESSIBILITA' 

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Pagina di dettaglio tecnico

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MARCIAPIEDI: ALLARGAMENTI

ESIGENZE

Le persone con disabilità vogliono, avendone il diritto, vivere la città in modo sicuro e confortevole, senza le limitazioni di barriere artificiali.

Le persone su sedia a ruote debbono poter avanzare in modo scorrevole lungo il percorso, anche se affiancate da un accompagnatore, e incrociare un’altra persona su sedia a ruote.

Pertanto, nel caso in cui la larghezza del marciapiede sia inadeguata, per vari motivi (perché preesistente rispetto alle normative correnti oppure per infattibilità tecnica) è necessario ricavare allargamenti a distanze ragionevoli che consentano l’incrocio con altra persona su sedia a ruote.

 

SOLUZIONI

 

CRITERI ESSENZIALI

Prescrizioni

  • Esistono condizioni per cui il marciapiede non è conforme alla larghezza di 150 cm stabilita dalla norma, a causa di: 
    • impossibilità oggettiva di rispettare la norma vigente
    • situazioni pregresse in applicazione di norme preesistenti.

In questi casi, quando è possibile, sono necessari allargamenti di percorso, da realizzare in piano a distanze ragionevoli, in modo da permettere le inversioni di marcia e gli incroci di due persone su sedia a ruote.

Allargamenti in un marciapiede di larghezza di 90 cm.

 

Allargamento limitato al segmento di marciapiede di larghezza 90 cm.

 

Raccomandazioni

  • Sono auspicabili anche allargamenti di percorso ove realizzare spazi attrezzati (aree di riposo), idonei a consentire soste per riposarsi, in particolare nei percorsi molto lunghi o ripidi.
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME ITALIANE

D.M. 236/89

Art. 4.2.1 Percorsi 

[La larghezza del percorso pedonale] deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote

Art. 8.2.1 Percorsi â€‹

[Applicabile qualora non sia possibile attuare la norma D.M. 6792/2001, Art. 3.4.6, che stabilisce in 1,50 m la larghezza minima]

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm e avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso da realizzare in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni, vedi l’art. 8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile compiere svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

 

OSSERVAZIONE

L’espressione “la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno” può essere interpretata come estrapolazione della figura D dell’Art. 8.0.2 (sotto riportata), che prevede le dimensioni 1,70 m x 1,40 m per la svolta monodirezionale di 90°. Queste dimensioni diventano 1,70 m x 1,70 m, per l’avanzamento bidirezionale.

Art. 8.0.2  Spazi di manovra con sedia a ruote

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

Tratto da: Comune di Bologna  Manuale interpretativo Legge 13/89

 

FINESTRA SUL MONDO

Larghezza minima e aree di riposo

Analisi comparativa delle aree di manovra

 

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