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ISTITUTO DEL MARCHIO DI QUALITA' ZEROBARRIERE (IMZ) 

CHI SIAMO

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LO STATUTO

ORGANI SOCIALI

Articolo 10 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative non sono retribuite e sono svolte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI SOCI

        Articolo 11 - Composizione

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione.

  • All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto i soggetti elencati nel Libro dei Soci, aggiornato in base al versamento della quota sociale da parte dei Soci ordinari almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa ed alla verifica della persistenza dell’impegno fattivo dei Soci collaboratori.
  • Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ad un altro Socio che dovrà essere conservata agli atti della società. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 

 

Articolo 12 - Competenza

All’Assemblea ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del C.D.;
  • eleggere e revocare i membri del C.D. e degli altri organi dell’associazione;
  • approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’Assemblea straordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

 

Articolo  13 - Convocazione

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del C.D. ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al C.D. da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La comunicazione della convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Saranno adottati tutti gli strumenti telematici disponibili per coinvolgere nelle decisioni assembleari i Soci impossibilitati a presenziare fisicamente. Le modalità saranno concordate attraverso una consultazione di tutti i Soci, da codificare in una successiva Assemblea. 

 

Articolo  14 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C. C..

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. 

L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli iscritti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

 

Articolo 15 - Svolgimento e verbalizzazione

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (C.D.) ed, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da un delegato del Presidente. In assenza di tutti i membri del C.D., l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire all’Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 –  Nomina e composizione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.), composto da almeno cinque consiglieri fino ad un massimo di ventuno, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il primo C.D. viene nominato nell’atto costitutivo.

Il C.D. rimane in carica per tre anni. I consiglieri sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. 

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il C.D. provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il C.D. nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vicepresidente vicario, un Tesoriere, un Segretario. Il C.D. può delegare particolari attribuzioni o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri. 

Il C.D. può nominare soggetti esterni, con delega di coordinamento e riferimento di aree territoriali, che saranno direttamente coinvolti nelle decisioni di rilevanza generale.

Il C.D. può individuare, al proprio interno, un Comitato Esecutivo (C.E.) composto da 5 fino a 7 consiglieri, con il compito di svolgere la gestione corrente, in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea. 

Articolo  17 - Competenza

Il C.D. è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione, per la sua direzione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria, in conformità agli indirizzi stabiliti dallo Statuto e dall’Assemblea. 

In particolare il C.D.:

cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione stessa;

decide sugli investimenti patrimoniali;

stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;

delibera sull’ammissione dei Soci;

decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;

stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi, con le relative norme e modalità;

stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

conferisce e revoca procure;

compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo   18 - Convocazione e deliberazioni

Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il C.D. riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva (anche per via telematica) di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il C.D. è presieduto dal Presidente, od in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da un consigliere indicato dal C.D. .

In seconda convocazione il C.D. sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. 

In considerazione della eventuale diffusione dei Soci nel territorio nazionale, il C.D. può avvalersi di consultazioni per via telematica dei Soci, prima di assumere decisioni di grande rilevanza, le cui risultanze saranno riportate nei verbali di riunione.

Il  consigliere assente ingiustificato in tre riunioni consecutive del C.D. decade dall’incarico. 

Articolo  19 - Il Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del C.D., il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal C.D. (al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta) l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il C.D. per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il C.D., ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Fra i consiglieri eletti, il presidente può essere nominato fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 20 – I Vice Presidenti

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

Gli altri eventuali Vicepresidenti, svolgono funzioni particolari attribuite attraverso specifiche deleghe.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del C.D.; coadiuva il Presidente ed il C.D. nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del C.D. nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l’eventuale ausilio di consulenti.

Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D..

Articolo 23 - Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del C.D.

  • libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • libri degli aderenti all’Associazione: Soci ordinari, Soci collaboratori, patrocinatori sostenitori.

I libri dell’Associazione sono consultabili dal Socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo   24 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito dal presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del C.D., con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.

Articolo   25 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto dal presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.

E’ organo disciplinare e, se richiesto, interpreta le norme statutarie ed i regolamenti.

Emana provvedimenti di richiamo, mediante censura scritta, e di decadenza da Socio.

Istituto del Marchio di  qualità Zerobarriere (IMZ) - P.za Carlo Marx, 5 - 06019 Umbertide (PG)